La Convenzione
di Ginevra del 1951 definisce profugo o migrante forzato una persona che
a causa di vari motivi legati a condizioni politiche, socio-culturali,
ambientali è costretto a scappare dal luogo in cui vive abitualmente, senza però
avere il diritto di presentare la richiesta di asilo. Secondo la Convenzione il
termine rifugiato si applica a chiunque nel
giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza,
religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la
cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di
detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei
suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore
sopra indicato, non vuole ritornarvi.
Solo lo scorso anno sono arrivati in Italia
più di 15.000 minori stranieri non accompagnati, ragazzini o anche spesso di
età molto giovane, che compiono viaggi pericolosi senza alcuna protezione da
parte dei loro genitori o di adulti di riferimento.
Per approfondimenti sul tema segnaliamo il
libro di Lucia De Marchi A
PICCOLI PASSI