Cyberbullismo, da oggi c’è una definizione giuridica
del fenomeno. L’approvazione da parte di Palazzo Madama della proposta di legge
della senatrice Elena Ferrara definisce il cyberbullismo come ogni forma di pressione, aggressione,
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità,
alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati
personali realizzata per via telematica in danno di minori. Ancora si definisce
cyberbullismo la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare)
al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco
dannoso o la messa in ridicolo. La proposta Ferrara prevede che il
minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può
chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del
trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se
non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della
privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla
definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono
comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
Il documento continua con
l’istituzione in ogni istituto tra i professori di un referente per le
iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le
famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare
adeguate azioni educative. L’obbligo di informazione è circoscritto ai casi che
non costituiscono reato. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre
linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla
formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli
studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori
coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e
all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico
collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Infine, in caso di
ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via
web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo, sulla
falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente
ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori.
Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti
dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Sul tema segnaliamo LA PREPOTENZA
INVISIBILE di Luciano Garofano e Lorenzo Puglisi.